Art. 2.

                          Riserve di posti

    I  lavoratori  disabili  disoccupati  iscritti nell'elenco di cui
all'art.  8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino  alla  meta'  dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito  l'idoneita'  nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  della  quota  del  7%  dei lavoratori
occupati  di  cui  all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
    Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame.
    Il  20%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della  legge  n. 537/93 ai militari in ferma di leva prolungata ed ai
volontari  specializzati  delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma contratte.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
piu'  diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5,
terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti  riservati  non coperti dalle sopraindicate categorie di
soggetti  sono  conferiti ai candidati che abbiano superato le prove,
secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo,  devono farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.