Art. 2. Riserve di posti I lavoratori disabili disoccupati iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino alla meta' dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori occupati di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n. 537/93 ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' piu' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. I posti riservati non coperti dalle sopraindicate categorie di soggetti sono conferiti ai candidati che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.