Art. 5. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Almeno un terzo dei posti dei componenti della predetta commissione, salva motivata impossibilita', sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.