Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara' nominata la
commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni.
    Almeno   un   terzo  dei  posti  dei  componenti  della  predetta
commissione,  salva  motivata  impossibilita',  sara'  riservato alle
donne,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.