Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  vincitore  del  concorso  e'  invitato a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio  un  certificato  medico,  cosi' come previsto dalla vigente
normativa,  rilasciato  dall'Azienda  sanitaria  locale, da un medico
militare  o  da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta
costituzione,  l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo
ed  incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Qualora  il  vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  il  vincitore  del concorso dovra' attestare, nei
modi  e  nelle  forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di
notorieta' quanto segue:
      a)  di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  d'incompatibilita'
previste  dall'art. 53  del  decreto legislativo n. 165/2001 (in caso
contrario,  tale  dichiarazione  deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
      b)  di  non  esser  stato  destituito, dispensato da precedente
impiego  presso  una  Pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
      c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal bando di
concorso.
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 71  del  succitato  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle Autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'Amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.