Art. 9. Presentazione dei documenti di rito Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, cosi' come previsto dalla vigente normativa, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' quanto segue: a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.