Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la   cui   domanda  sia  priva  della  firma  autografa  del
candidato;
      c) la  cui  domanda  non  contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando;
      e) che  abbiano  presentato domanda di partecipazione a piu' di
due posizioni nell'ambito del presente bando;
    2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell'Ufficio  concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' disporre
in  qualunque  momento  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei
requisiti  prescritti.  Qualora i motivi che determinano l'esclusione
siano   accertati  dopo  l'espletamento  del  concorso  il  dirigente
dell'Ufficio  concorsi  e  borse  di studio del D.C.S.G.R. dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso;  sara'  ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti  non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di    partecipazione   al   concorso   o   delle   dichiarazioni   di
autocertificazione.