Art. 5. Commissioni di concorso 1. Nell'ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici sono nominate per ogni settore tecnologico di cui all'allegato a) con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono costituite da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i commissari. 3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo. 4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di commissario. 5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro quattro mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1. Con proprio decreto il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (art. 11 - decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994).