Art. 5.

                       Commissioni di concorso

    1.  Nell'ambito  del  presente  bando le Commissioni giudicatrici
sono nominate per ogni settore tecnologico di cui all'allegato a) con
decreto  del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono
costituite  da  tre  a  cinque  membri  effettivi e due supplenti, le
composizioni  delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito
Internet  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche:  www.urp.cnr.it
(vedere  sezione  lavoro).  Di  tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono essere proposte al Presidente del Consiglio Nazionale
delle  Ricerche nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  dell'avviso  di  cui  al  precedente  comma 1. Decorso tale
termine  non  sono  ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto  dell'istanza  di  ricusazione  non  puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
    6.  Ciascuna  commissione conclude la procedura concorsuale entro
quattro  mesi  dalla  data  della prima riunione di cui al successivo
art. 6  comma  1.  Con  proprio  decreto  il  dirigente  dell'Ufficio
concorsi  e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto
termine  per  una sola volta e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza
di  tale  termine  dovra'  essere  giustificata  collegialmente dalla
commissione  esaminatrice  con  motivata  relazione  da  inoltrare al
Presidente  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (art. 11 - decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994).