Art. 7. E s a m i 1. Gli esami si articolano in: a) una prova scritta in lingua italiana, diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica di lavoro nell'allegato a) del bando di concorso; b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti tecnologici di ordine generale e specifico di cui ai requisiti richiesti nel settore tecnologico di cui all'allegato a) prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta, del curriculum, dei rapporti tecnici e/o delle pubblicazioni e/o dei brevetti. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta e di 30 punti per la prova orale. 3. Il giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova. 4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione: a) del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli; b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale. 7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 9. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli nella prova scritta e nell'orale non e' inferiore a 63. 10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso. 13. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito per ciascuna posizione, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio finale.