Art. 5.

                       Commissioni di concorso

    1.  Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice e'
nominata  per  il  settore tecnologico «Organizzativo Gestionale» con
decreto  del  Presidente  del  CNR  ed  e' costituita da tre a cinque
membri  effettivi  e due supplenti, le composizioni delle commissioni
sono   pubblicate   sulla   pagina   del   sito   Internet  del  CNR:
www.urp.cnr.it  (vedere  sezione lavoro). Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi  dalla  data  della  prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma  1.  Con  proprio  decreto il dirigente dell'Ufficio concorsi e
borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto termine per
una  sola  volta  e  per non piu' di due mesi. L'inosservanza di tale
termine  dovra'  essere giustificata collegialmente dalla Commissione
esaminatrice  con  motivata  relazione da inoltrare al Presidente del
CNR (art. 11 - decreto del Presidente della Repubblica 487/94).