Art. 8.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    1.  I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono
far  valere  i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
espressamente   indicati   in   domanda,   devono  far  pervenire  al
Responsabile  del  procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella  domanda,  dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  I  documenti  si  considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
    2.  E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.