Art. 12. Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale, di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando. 3. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».