Art. 12.

       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito

    1.  Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media  dei  voti  riportati  nelle  prove  d'esame scritte, di cui al
precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame
orale,  di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale
sono   aggiunti   i   centesimi   conseguiti  nelle  eventuali  prove
integrative di specializzazione o facoltative di lingua.
    2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito  da  ciascun  candidato,  a  cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando.
    3.  Il  direttore  generale  per  il  personale,  riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto,   sotto   condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione  in  carriera,  la graduatoria di merito dei concorrenti
che  hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati
utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito tenuto conto della
riserva  di  posti  e  dei titoli di preferenza, a parita' di merito,
previsti dalle vigenti disposizioni.
    4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazione del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».