Art. 13.

                 Modalita' e calendario delle prove

    1.  I programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al
presente decreto (allegato 1).
    2.  La  sede,  il  giorno  e  l'orario  delle  prove attitudinali
scritte,  di  cui  al  precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con
avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 aprile 2007 e sul sito
Internet  http://www.esteri.it  Tali  comunicazioni  hanno  valore di
notifica  a  tutti  gli  effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto
comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti
a  presentarsi  nei  giorni,  nel  luogo  e  nell'ora resi noti nella
summenzionata  Gazzetta  Ufficiale  del  13 aprile  2007  e  sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri.
    3.  Per  le  prove attitudinali scritte i candidati dispongono di
un'ora  per  il  questionario  a risposta multipla e di un'ora per la
relazione sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2.
    4.   La   commissione   esaminatrice  stabilisce  l'ordine  delle
successive  prove  d'esame  scritte sulla base del calendario fissato
dalla  Direzione generale per il personale del Ministero degli affari
esteri.
    5  Ai  candidati  che  conseguono l'ammissione alle prove d'esame
scritte,   di   cui  al  precedente  art. 9,  comma  2,  l'avviso  di
presentazione  alle prove stesse e' dato individualmente almeno venti
giorni  prima  della  data  in  cui  essi  debbono  sostenerle  ed e'
pubblicato sul sito Internet http://www.esteri.it
    6.  Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore  per  le  materie  di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
art. 9,  comma  2,  e  di  tre ore per le prove di lingua di cui alle
lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2.
    7.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4.
    8.  Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova d'esame
orale,  di  cui  all'art. 9,  comma 4, l'avviso di presentazione alla
prova  stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove  scritte,  e'  dato  individualmente  almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerla.