Art. 13. Modalita' e calendario delle prove 1. I programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al presente decreto (allegato 1). 2. La sede, il giorno e l'orario delle prove attitudinali scritte, di cui al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 aprile 2007 e sul sito Internet http://www.esteri.it Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora resi noti nella summenzionata Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri. 3. Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2. 4. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri. 5 Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 9, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle ed e' pubblicato sul sito Internet http://www.esteri.it 6. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 9, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2. 7. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4. 8. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, di cui all'art. 9, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.