Art. 17.

                        Norma di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  e loro successive modifiche ed integrazioni
nonche'  le  disposizioni  sul  reclutamento  del personale contenute
nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Il   presente  decreto  e'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
      Roma, 9 febbraio 2007
                  Il direttore generale per il personale: Massolo