Art. 17. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche ed integrazioni nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 9 febbraio 2007 Il direttore generale per il personale: Massolo