Art. 4.

                 Esclusione dalle prove concorsuali

    1.  Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
    2. Determinano l'esclusione dal concorso:
      a) le  domande  dalle  quali non risulti il possesso di tutti i
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
      b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
      c) le  domande  spedite o presentate oltre il termine stabilito
dall'art. 3 del presente bando;
      d) il mancato invio del prescritto certificato medico di cui al
precedente art. 3, punto 5.
    3.   L'amministrazione   puo'   disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti   prescritti,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  delle
modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.