Art. 4. Esclusione dalle prove concorsuali 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; b) le domande prive della sottoscrizione autografa; c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dall'art. 3 del presente bando; d) il mancato invio del prescritto certificato medico di cui al precedente art. 3, punto 5. 3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.