Art. 6. Procedura di concorso 1. Il concorso si articola in: a) prove attitudinali scritte ed orali; b) valutazioni dei titoli; c) prove d'esame scritte ed orali, nonche' eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni di cui al succitato art. 1, comma 1, ed eventuali prove facoltative di lingua.