Art. 6.

                        Procedura di concorso

    1. Il concorso si articola in:
      a) prove attitudinali scritte ed orali;
      b) valutazioni dei titoli;
      c) prove  d'esame  scritte  ed  orali,  nonche' eventuali prove
integrative  per  conseguire  le specializzazioni di cui al succitato
art. 1, comma 1, ed eventuali prove facoltative di lingua.