Art. 7. Prove attitudinali 1. Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. Le prove attitudinali scritte si articolano in: a) un questionario psico-attitudinale formato da 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, finalizzato a rilevare le capacita' di base del candidato segnatamente nel campo dell'interpretazione di dati e di tabelle e in quello del pensiero logico verbale e non verbale; b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura internazionale, tratto dalla documentazione, eventualmente in lingua inglese e francese, fornita dalla commissione esaminatrice. Non e' consentito l'uso di alcun dizionario. 3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo art. 9, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali scritte, di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica. Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica il candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di cui al comma 1. 4. La prova attitudinale orale e' sostenuta da ciascun candidato nell'ambito della prova d'esame orale di cui al successivo art. 9, comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere il lavoro e le attivita' in ambienti stranieri che caratterizzano la professione diplomatica, nonche' la sua capacita' di parlare in pubblico e di valutare questioni di carattere internazionale. La prova e' comprensiva di una prova individuale pratica di informatica.