Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove
e della votazione conseguita nel colloquio. La graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'  approvata con decreto del
rettore  ed  e' pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli studi
di  Milano  -  Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano. Dalla
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 12 mesi dalla
pubblicazione.