Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
    E'  prevista,  con  decisione  motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione  dalla  Scuola e la conseguente perdita del diritto alla
fruizione della borsa di studio in caso di:
      a) giudizio  negativo  del  collegio  dei docenti relativamente
all'ammissione  al  successivo  anno di corso; a tal fine il collegio
dei  docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per
l'anno  di  corso  frequentato  nonche'  l'assiduita'  e l'operosita'
dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta;
  (1)  Alla  data  di  emanazione  del  presente  bando, la normativa
vigente  stabilisce  ex  art. 2,  comma 26, della legge n. 335/1995 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che la borsa di dottorato e'
assoggettabile  a contributo INPS, pari al 16% o 23,50%, di cui 1/3 a
carico   del  dottorando.        b) prestazioni  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  nonche'  assunzione  di  incarichi  di lavoro a tempo
determinato  o  di  prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    Le  borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    L'Universita'  garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  Scuola di
dottorato di ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni  e  puo'  usufruire  della  borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio  o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
titolo   di   dottore   di   ricerca,   il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  successivi,  e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
durante il corso di dottorato.