Art. 4. Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) eventuale prova di preselezione; b) accertamenti sanitari; c) accertamento attitudinale; d) esami ed esperimenti pratici; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e d), i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti anche se militari in servizio. 4. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente comma 1 del presente articolo, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di cui uno non superiore a 10 (dieci) giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 5. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.