Art. 4.

             Svolgimento del concorso e spese di viaggio

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) eventuale prova di preselezione;
      b) accertamenti sanitari;
      c) accertamento attitudinale;
      d) esami ed esperimenti pratici;
      e) valutazione dei titoli di merito.
    2.  Alle  prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere  a),  b)  e  d),  i  concorrenti  dovranno  esibire  la carta
d'identita'   o  altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
    3.  Le  spese  per  i  viaggi  da  e  per  la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti
anche se militari in servizio.
    4.  I  concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza  straordinaria  per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  fino  ad  un  massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste dal
precedente  comma  1  del presente articolo, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il  rientro  in  sede. In particolare detta licenza cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di  norma  per  la preparazione alla prova orale oppure frazionata in
due  periodi  di  cui  uno  non superiore a 10 (dieci) giorni, per le
prove  scritte.  Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    5.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso  cui  partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte
le  prove  ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
1.