Art. 12.

                      Accertamento attitudinale

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente  art. 11, saranno sottoposti da parte del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
Carabinieri  ad  accertamento  attitudinale  di idoneita' al servizio
quale  Maresciallo  del  ruolo  ispettori  dell'Arma dei Carabinieri,
disciplinato  da  apposite  norme  tecniche.  La  commissione tecnica
attitudinale,  prevista  dal  precedente  art. 8, comma 4, esprime un
giudizio di «idoneita» o di «non idoneita» che e' definitivo e verra'
comunicato ai candidati seduta stante.
    Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.
    2.    Ai    concorrenti   giudicati   «idonei»   all'accertamento
attitudinale,   saranno   comunicati   -   contestualmente  all'esito
dell'accertamento  -  le  modalita'  e  la  data di presentazione per
sostenere  la  prova  orale,  qualora  non  diversamente disposto con
preavviso  agli  interessati. I concorrenti «non idonei», non saranno
ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.