Art. 12. Accertamento attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, saranno sottoposti da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ad accertamento attitudinale di idoneita' al servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche. La commissione tecnica attitudinale, prevista dal precedente art. 8, comma 4, esprime un giudizio di «idoneita» o di «non idoneita» che e' definitivo e verra' comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 2. Ai concorrenti giudicati «idonei» all'accertamento attitudinale, saranno comunicati - contestualmente all'esito dell'accertamento - le modalita' e la data di presentazione per sostenere la prova orale, qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati. I concorrenti «non idonei», non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.