Art. 19.

                     Documentazione da produrre

    1.  Qualora  non  risultante  dalla  documentazione  personale, i
militari  di  cui  all'art. 2,  lettera b., utilmente collocati nella
graduatoria  finale del concorso, all'atto della presentazione per la
frequenza  del  corso  allievi  marescialli dovranno presentare, pena
l'esclusione  dal  concorso, la documentazione attestante il possesso
del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva.
    2.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui  all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000.