Art. 19. Documentazione da produrre 1. Qualora non risultante dalla documentazione personale, i militari di cui all'art. 2, lettera b., utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, all'atto della presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso, la documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva. 2. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.