Art. 13.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  attivita'  di  studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture  indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore  puo'  disporre  l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza  dalla  borsa  di  studio  dei  dottorandi  che  sospendano
l'attivita'  di  ricerca,  di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
    Il  collegio  dei  docenti  puo',  inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
    I  dottorandi  possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo  non  superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
    I  vincitori  dei  concorsi  di  dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici   giorni   dalla  compilazione  della  domanda  on  line  di
iscrizione  di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma  57,  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  il  pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le condizioni richieste. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di  carriera,  del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinunzia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca  il  rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei  due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
    Ai  sensi  dell'art. 4  u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    I  vincitori  di  concorso  che svolgano la loro attivita' presso
cliniche   universitarie   potranno   essere  impiegati,  a  domanda,
nell'attivita'  assistenziale.  In tal caso sara' richiesto l'obbligo
di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.