Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione  di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma   di   laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  precedente
all'entrata  in  vigore  del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,  ovvero  del  diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo  corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    2.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art.
51,  comma  6,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di  assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca.
    L'ammissione   al   corso   di   dottorato   avviene  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.
    3.  Possono  presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che  conseguiranno  il  diploma  di  laurea o di laurea specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  scritta di
ammissione.  In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice,
in  sede  di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
    4.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al  concorso, i candidati in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana, dovranno fare
espressa  richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione
al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa dei documenti utili a
consentire  al  collegio  dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile:
      a)  copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
      b) dichiarazione di valore;
      c)  certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione.
    I  predetti  documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero,  secondo  le  norme  vigenti  in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso   di   richiesta  di  equipollenza,  il  candidato  dovra'  aver
conseguito  il  titolo accademico straniero entro il termine previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    5.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento   motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.