Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice  del  concorso di ammissione al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed   i   ricercatori   universitari  di  ruolo  afferenti  alle  aree
scientifico-disciplinari   alle   quali  si  riferisce  il  corso  di
dottorato.  La  commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
    2.   La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le
operazioni  concorsuali  entro sessanta giorni dalla data del decreto
direttoriale di nomina.