Art. 8.

                  Ammissione ai corsi di dottorato

    1.  Il  direttore,  con  proprio  decreto, accerta la regolarita'
degli  atti  concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato secondo
l'ordine  della  graduatoria  e  fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso  di  dottorato.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da   inoltrare   all'ufficio   dottorati   di  ricerca  dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia.
    3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di  dottorato  di  ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
    4.   I   candidati  stranieri  residenti  all'estero,  che  siano
dichiarati  idonei  al  termine  della procedura concorsuale prevista
dall'art.  7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso  di  dottorato  nel limite dei posti ad essi riservati per ogni
dottorato.