Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; b) eta' non inferiore ad anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego; f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001. Qualora le prove d'esame siano precedute da una prova pre-selettiva, ai sensi del successivo art. 5, l'Amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti limitatamente ai candidati che saranno ammessi a sostenere le prove scritte.