Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso,  di cui al precedente art. 1, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale;
      b) eta' non inferiore ad anni 18;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) essere  in  posizione  regolare  nei riguardi degli obblighi
militari.
    Non  possono  partecipare  alla  selezione  coloro  i quali siano
esclusi  dall'elettorato politico attivo nonche' coloro i quali siano
stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente rendimento
ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti  da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d), del Testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3  e coloro che siano stati licenziati per aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
devono  possedere,  ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'Amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni  momento,  anche
successivamente  allo  svolgimento delle prove, con decreto motivato,
l'esclusione  dalla  procedura  selettiva  per  difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al
candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001.
    Qualora   le   prove   d'esame   siano  precedute  da  una  prova
pre-selettiva,  ai  sensi  del  successivo  art. 5, l'Amministrazione
procedera'  alla  verifica  della  validita' dei requisiti prescritti
limitatamente  ai  candidati che saranno ammessi a sostenere le prove
scritte.