Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta da n. 3 esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti o tra i docenti dell'Universita' competenti nelle materie oggetto del concorso o scelti tra esperti di altre amministrazioni pubbliche. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla D. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne. La commissione esaminatrice, nella riunione preliminare, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali ed i criteri di valutazione dei titoli.