Art. 6. Valutazione dei titoli Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 25 punti. Il punteggio per la valutazione dei titoli e' attributo in base ai criteri riportati di seguito in tabella: ----> Vedere a pag. 115 <---- Il possesso dei titoli di cui sopra puo' essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2); tali dichiarazioni, formulate nei casi e nel rispetto delle modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono essere sottoscritte dal candidato. In luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorita' competente, il candidato puo' presentare in carta semplice e senza autentica di firma le seguenti dichiarazioni: 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (es: stato di famiglia, iscrizione albi professionali, possesso titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, etc.). 2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (es: attivita' di servizio, incarichi libero professionali, conformita' all'originale di titoli/pubblicazioni presentati in copia etc.). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una delle seguenti forme: a) deve essere sottoscritta personalmente dal candidato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione; oppure b) deve essere spedita per posta o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia semplice di documento di identita' personale del sottoscrittore. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo prodotto; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (unica alternativa al certificato di stato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalita' sopra indicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio e' stato prestato; la qualifica rivestita, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time) le date di inizio e conclusione del servizio prestato nonche' eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) ed ogni altra indicazione necessaria alla valutazione del servizio stesso. L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Le dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. Non saranno valutati i titoli che perverranno a questa Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.