Art. 8. Formazione della graduatoria generale di merito La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria generale di merito, ottenuta sommando i punteggi riportati, nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nel colloquio, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. L'Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo, accertata la regolarita' degli atti della selezione, dichiara il vincitore della selezione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il predetto decreto di approvazione degli atti, con relativa graduatoria sara' pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito Internet, all'indirizzo www.univaq.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito ha una validita' temporale fissata in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, salvo proroghe disposte ex lege. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.