Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice, su domanda dell'avente titolo. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da Enti esterni, i candidati possono scegliere se fruire di tali borse, in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito; essi possono, pero', scegliere una borsa a tematica vincolata solo se durante la prova orale abbiano ottenuto anche l'idoneita' per la specifica tematica. L'importo annuo netto della borsa di studio per il 2007 ammonta a: I anno: euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia; euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie; II e III anno: euro 12.000 per i dottorandi residenti in Italia e per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 12.663,62 per i dottorandi residenti all'estero che non possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale. Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti. Il periodo massimo di permanenza all'estero durante il corso del dottorato e' di diciotto mesi. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.