Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    Qualora  l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da Enti
esterni,  i  candidati  possono scegliere se fruire di tali borse, in
relazione  alla  loro posizione nella graduatoria generale di merito;
essi possono, pero', scegliere una borsa a tematica vincolata solo se
durante  la  prova  orale  abbiano  ottenuto anche l'idoneita' per la
specifica tematica.
    L'importo  annuo  netto della borsa di studio per il 2007 ammonta
a:
      I  anno:  euro  9.920,46  per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,54  per  i  dottorandi  residenti  all'estero che possono
applicare   la  convenzione  internazionale  per  evitare  la  doppia
imposizione  fiscale;  euro  10.209,88  per i dottorandi residenti in
Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie;
      II e III anno: euro 12.000 per i dottorandi residenti in Italia
e  per  i  dottorandi  residenti  all'estero che possono applicare la
convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale;
euro  12.663,62 per i dottorandi residenti all'estero che non possono
applicare   la  convenzione  internazionale  per  evitare  la  doppia
imposizione fiscale.
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La  borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti. Il periodo massimo di permanenza all'estero durante il corso
del dottorato e' di diciotto mesi.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.