Art. 9.
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito
    Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma
la  graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente
del   punteggio   complessivo  riportato  da  ciascun  candidato.  La
votazione  complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito
nella  prova  pratica  attitudinale e del voto conseguito nella prova
orale.
    Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto  conto  della riserva prevista a favore dei volontari in ferma
breve  o  in  ferma prefissata di durata quinquennale delle tre forze
armate  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le
eventuali  rafferme  contratte  e  degli  ufficiali di complemento in
ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato  senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 18,
commi  6  e  7  del  decreto  legislativo  n. 215/2001  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  tenuto conto, a parita' di punti,
delle  preferenze previste dal precedente art. 8, unitamente a quella
del  vincitore del concorso, sono approvati con decreto del direttore
amministrativo.
    La   graduatoria  finale  di  merito  sara'  pubblicata  all'albo
ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese
(via Ravasi, 2).
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
    Detta  graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi  dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i  quali  il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale  data  dovessero  rendersi  disponibili.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni  di  idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di
coloro  che  sono  in  graduatoria  l'amministrazione  si  riserva la
facolta'   di  utilizzare  la  graduatoria  stessa,  nel  periodo  di
validita',  anche  al  fine  di costituire rapporti di lavoro a tempo
determinato.