Art. 10.

     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta.  La  tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.