Art. 12.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Nell'ambito  del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e'  uno  studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo  livello.  Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale  di  tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti   previsti.   Il  dottorando  non  puo'  avere  contemporanea
iscrizione   ad   altro   dottorato,  corso  di  studio  o  corso  di
specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
    2.  Alla  fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare  una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e  di  ricerca  svolte  al  collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione  dei  crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio  all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione  negativa  da  parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza  dal  dottorato  con  perdita e restituzione della borsa di
studio relativa all'anno in corso, ove concessa.
    Il dottorando titolare di borsa che decade nel corso dell'anno su
proposta del collegio dei docenti, deve restituire all'Ateneo le rate
della borsa di studio percepite nell'anno in corso.
    I  dottorandi  del terzo anno, potranno accedere all'esame finale
solo  se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario
il  collegio  dei  docenti  puo'  concedere un anno di proroga, senza
estensione dell'eventuale borsa di studio.
    3.  Il  dottorando  puo'  svolgere  periodi di formazione o stage
presso  altre  universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo  di  diciotto  mesi  complessivi nel triennio e' richiesto il
consenso scritto del coordinatore del dottorato.
    4.  Il  dottorando  titolare  di borsa di studio e' esonerato dal
pagamento  delle  tasse  universitarie  (come  meglio  specificato al
successivo  art. 15  ad  eccezione  della  quota  fissa  che l'Ateneo
incassa  a  favore di enti terzi). Il dottorando titolare di borsa di
studio  puo'  in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere  dal  dottorato,  ma deve versare all'Ateneo un importo pari
alla  tassa  di  iscrizione all'anno in corso e, se iscritto al primo
anno, restituire l'importo della borsa.
    5.  Il  dottorando  che  si  trova  nella  condizione  di  dovere
interrompere  la  frequenza  per  lunghi  periodi  di  malattia e per
assenza  obbligatoria  per  gestazione  e  puerperio  ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
    6.  Il  dottorando  titolare  di  borsa  di studio che per motivi
personali  o  di  lavoro  abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza,  decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
    Il  dottorando  titolare  di  borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo,  decade  dal  dottorato  e  deve versare all'Ateneo un importo
corrispondente  alla  tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate
della borsa di studio percepite in quell'anno.
    7.  Il  dottorando  puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo  se  questi  gli  permettono  di  garantire  la  presenza  e  la
partecipazione  alle  attivita'  del dottorato nella misura richiesta
dai  programmi  del  corso  e  solo  se  tali  impegni  di lavoro non
inficiano  la  qualita'  della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei  docenti  valutera'  che  tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso  negativo,  potra'  proporre  la  decadenza  dal  dottorato, con
perdita  e  restituzione  della  borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
    8.  Puo'  essere  ammesso  al  dottorato  di ricerca con borsa di
studio  il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  o coordinata e
continuativa  in  misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno   di  percepimento  della  borsa.  Gli  stessi  vincoli  si
applicano  ai  dottorandi  che  svolgono  attivita'  professionale in
proprio, in modo continuativo.
    9.  Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di
5  crediti specifici, deve essere certificata con il titolo IELTS con
punteggio 5.0, o PET - Cambridge con valutazione "pass with merit", o
TOEFL   con   punteggio  210  (computer  based  test)  oppure  titolo
equivalente o superiore. Per coloro che sono di lingua madre inglese,
l'acquisizione dei crediti sara' subordinata ad una verifica da parte
del centro linguistico di Ateneo.
    10.  Il  dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo
se  in  possesso  di  tutti  i  requisiti richiesti dal regolamento e
riportati  nel  bando  di  concorso.  Tali  requisiti  includono,  in
particolare:
      a) la  maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal
piano  di  studi,  compresi  obbligatoriamente  i 5 crediti specifici
attestanti  la  conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente
comma 9;
      b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio dei
docenti.
    Nel  caso  in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punto a) e
b)  non  siano  in  possesso  del  candidato, il collegio dei docenti
dichiara  il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi
il  collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di
proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso,
l'esame  dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca
e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga.
    Qualora  si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame
potra' essere sostenuto presso altro dottorato culturalmente affine.
    11.   Ai   cittadini  stranieri  e'  richiesta  l'inclusione  nel
curriculum  della  frequenza  ad  un  corso  di  lingua italiana o la
presentazione  del  certificato  di  conoscenza della lingua italiana
rilasciato dal centro linguistico di Ateneo.