Art. 13.

Collaborazioni  per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
                           dei dottorandi

    Su  autorizzazione  del  collegio  dei docenti il dottorando puo'
svolgere  attivita'  di  supporto  alla  didattica  e di ricerca, nei
limiti  stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di
Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le
attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.