Art. 14.

                    Borse di studio di dottorato

    1. Le borse di studio di dottorato di cui all'art. 1 del presente
bando  sono  assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di
merito   predisposta   dalle  commissioni  giudicatrici,  secondo  le
modalita'  di  cui  ai precedenti articoli 7 e 8. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
30 aprile  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 166  del
9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere
la  documentazione comprovante la situazione economica del candidato,
qualora si verifichino le condizioni di cui sopra.
    2.  L'importo  annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54
al  lordo  degli  oneri previdenziali. Inoltre, al termine di ciascun
anno  di  dottorato,  il Politecnico eroghera' un importo integrativo
della  borsa  di  studio,  pari  ad euro 880,13 (al lordo degli oneri
previdenziali)   ai  dottorandi  ritenuti  meritevoli  a  seguito  di
valutazione  dell'attivita'  svolta  durante  l'anno  di studio. Tale
valutazione  sara'  effettuata secondo criteri stabiliti dalla Scuola
di dottorato.
    3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio e' pari
all'intera durata del Corso.
    4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per  eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %,
(vedi art. 12, comma 3).