Art. 4.

                         Dipendente pubblico

    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge n. 476 del 13 agosto 1984, e
successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato
di  ricerca  e'  collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata  del  corso  di dottorato, in aspettativa per motivi di studio
senza  assegni  e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa
di studio.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli
importi  in  caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al
conseguimento del dottorato.