Art. 4.

                       Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata con successivo
provvedimento  ai  sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e  dell'art. 35,  comma  3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165.  La  Commissione  potra' essere
integrata  da  membri  aggiunti  per  la valutazione della conoscenza
delle lingue straniere e dell'informatica.