Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Commissione potra' essere integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica.