Art. 3.

                    Importi delle borse di studio

    Per  l'anno  accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verranno  erogati  (al  lordo  della  imposizione fiscale) i seguenti
importi suddivisi in quattro rate:
      Euro  24.000  per  Universita' degli Stati Uniti d'America, del
Canada o dell'Australia;
      Euro  22.500  per  Universita'  di  un  Paese  dell'Europa o di
Israele.
    Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i  singoli  pagamenti,  non  faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato  l'equivalente  dell'importo  dovuto  nella  valuta del Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
    I  citati  importi  sono  comprensivi delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
    Le   tasse   universitarie   e  quelle  eventuali  di  soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
    Al termine del primo anno di corso puo' essere chiesto il rinnovo
del  finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia
puo'  accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio,
il profitto conseguito.