Art. 9.

Documentazione  da  presentare  dopo  l'assegnazione  delle  borse di
                               studio

    La  Banca  d'Italia  comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio  la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita' e
termini di invio.
    Nell'ambito  della  documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese  anche  le  dichiarazioni  relative  all'esistenza o meno di
condanne  penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o  di  sottoposizione  a  misure  di  sicurezza  nonche'  di  carichi
pendenti.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di procedere alla
verifica  del  possesso  dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
    L'accertamento  del  mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
di partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio  e  preclude  anche  la  possibilita'  di  essere  chiamati  a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11.