Art. 2.
                             Ricusazione
    Ai  sensi  dell'art.  9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito  nella  legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di
ricusazione  di  uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici
da  parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Il  rigetto  dell'istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componenti della commissione giudicatrice.
      Catania, 6 novembre 2007
                                                Il rettore: Recca