IL VICE PRESIDENTE
    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  sulla  obiezione  di
coscienza alla sperimentazione animale;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni per le parti compatibili;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche»,   e   successive  modificazioni  ed  in
particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 127  recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto   l'art. 26   del   decreto  legislativo  n. 215/2001  come
integrato dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236
recante  «Riserve  di  posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve».
    Visto il «Regolamento del personale del Consiglio nazionale delle
ricerche»  D.P.CNR  n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio   2005,   concernente   le  procedure  di  reclutamento  in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
    Visto   il  decreto  del  Presidente  n. 45  prot.  n. 33238  del
22 giugno  2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del Regolamento del
personale»,  come  integrato  con  decreto del Presidente n. 66 prot.
n. 2240 in data 12 ottobre 2005;
    Visto  il  CCNL  del  Comparto  istituzione  ed Enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
    Visto  il  comma  645  della  legge  del 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007);
    Esperite  le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001;
    Visto   il  Piano  triennale  di  attivita'  del  CNR  2007-2009,
approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
    Vista   la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  n. 125
del-l'11 luglio 2007;
    Visto il provvedimento del Presidente prot. PRESID-CNR n. 0005141
del 31 luglio 2007;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  in data
3 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    1.  E'  indetto,  ai  sensi del comma 645 della legge n. 296/2006
(Finanziaria  2007),  un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura  di  complessivi  quarantacinque  posti  di  terzo  livello
professionale,   ricercatore,  articolati  in  posizioni  secondo  le
indicazioni  specifiche  di cui all'allegato A) che costituisce parte
integrante del bando.
    2.  Pena  l'esclusione,  la  partecipazione e' consentita per non
piu' di due posizioni.
    3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5
del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  procedere  ad
interventi  di riorganizzazione l'ente potra' disporre l'assegnazione
dei  vincitori  ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione
per la quale hanno concorso.
    4.  L'effettiva  assunzione  sara'  condizionata  ai limiti posti
dalla  legge  Finanziaria  vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.