Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2-bis .Prima della valutazione dei titoli la commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b); 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) i titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel curriculum, massimo punti 10; b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5; c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.