Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2-bis  .Prima della valutazione dei titoli la commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b);
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) i titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel
curriculum, massimo punti 10;
      b) le  pubblicazioni,  i  rapporti  tecnici  ed  i brevetti non
compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;
      c) le  pubblicazioni,  i  rapporti tecnici ed i brevetti di cui
all'art. 4,  comma  4, lettera d), massimo punti 15 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.