Art. 7.
                                Esami
    1. Gli esami si articolano in:
      a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico
ed  una  a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da
parte  del  candidato,  delle  competenze coerenti con la tematica di
lavoro indicata nell'allegato a) del bando di concorso;
      b) una  prova  orale,  consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca
di cui all'area scientifica dell'allegato a) prescelta dal candidato,
nonche'  delle  prove  scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e
dei rapporti tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad
accertare    la    conoscenza    della/e   lingua/e   straniera/e   e
dell'informatica.
    2.  La  commissione  dispone, per la valutazione, di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
    3.  Il  giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere le predette
prove.
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  non  puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30  in ciascuna prova
scritta.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del   punteggio   riportato  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli;
      b) della data, orale sede di svolgimento della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    9.  L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando
i  punteggi  ottenuti  nella  valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nell'orale non e' inferiore a 84;
    10.  Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    11.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare  un  valido  documento di identita' personale. I candidati
che  non  si  presenteranno  a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    12. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    13.  La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito,   per   ciascuna  posizione,  ottenuta  sommando  i  punteggi
conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli  e nelle singole prove di
esame  ed  indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il  piu'  elevato  punteggio  finale dato dalla somma dei
punteggi;  non  trova  applicazione  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio  finale complessivo il dispositivo di cui all'art. 7, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994