Art. 8.
                  Titoli di precedenza e preferenza
    1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito,  espressamente  indicati  in domanda, devono far pervenire al
responsabile  del  procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella  domanda,  dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  I  documenti  si  considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
    2.  E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46    del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
n. n. 445/2000   o   una   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente della
Repubblica n. n. 445/2000.