Art. 11.
    La   valutazione   dei   titoli,   effettuata  dalla  Commissione
giudicatrice,  avverra'  sulla  base di quanto dichiarato/documentato
dai  candidati  nella  domanda,  per  le  categorie  ed i punteggi di
seguito indicati e per un massimo di 10 cosi' ripartiti:
      titoli di studio, punti 4;
      titoli di servizio, punti 4;
      curriculum, punti 1;
      titoli vari, punti 1;
      totale, punti 10.
    La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione  degli stessi, verra' reso noto
agli  interessati  prima  del  colloquio, tramite affissione all'Albo
Pretorio e comunicazione scritta.
    La  somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del
voto   riportato  nel  colloquio  e  del  punteggio  riportato  nella
valutazione  dei  titoli,  costituisce,  per  ciascun  candidato,  la
valutazione   complessiva   in  base  alla  quale  viene  formata  la
graduatoria  di  merito  con  osservanza,  a parita' di merito, delle
preferenze previste dalla normativa vigente specificate nell'allegato
A.