Art. 13. La graduatoria e' approvata con deliberazione della Giunta provinciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a produrre la prescritta documentazione che da titolo a stipulare contratto individuale di lavoro.