Art. 13.
    La  graduatoria  e'  approvata  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale,   sotto   condizione   dell'accertamento  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione all'impiego.
    A  tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
saranno  invitati  a  produrre  la  prescritta  documentazione che da
titolo a stipulare contratto individuale di lavoro.