Art. 6. E' ammesso il perfezionamento della domanda e dei documenti nei termini assegnati a pena di esclusione - nei seguenti casi: a) omissione o imperfezione(per incompletezza od irregolarita' di formulazione) di una o piu' dichiarazioni in domanda relativa ai requisiti prescritti; b) omissione di allegazione alla domanda, sempre che il versamento sia stato effettuato nei termini di scadenza prescritti dal bando, della ricevuta di versamento della tassa di concorso. Non e' sanabile e comporta l'esclusione dai concorsi l'omissione nella domanda: il cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; l'indicazione del concorso al quale intende partecipare; la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame, saranno preposte singole Commissioni per ciascuno dei profili come sopra individuati.