Art. 6.
    E'  ammesso  il perfezionamento della domanda e dei documenti nei
termini assegnati a pena di esclusione - nei seguenti casi:
      a)  omissione o imperfezione(per incompletezza od irregolarita'
di  formulazione)  di una o piu' dichiarazioni in domanda relativa ai
requisiti prescritti;
      b)  omissione  di  allegazione  alla  domanda,  sempre  che  il
versamento  sia  stato  effettuato nei termini di scadenza prescritti
dal bando, della ricevuta di versamento della tassa di concorso.
    Non  e' sanabile e comporta l'esclusione dai concorsi l'omissione
nella domanda:
      il cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
      l'indicazione del concorso al quale intende partecipare;
      la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda.
    Alla  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove di esame, saranno
preposte  singole  Commissioni  per  ciascuno  dei profili come sopra
individuati.