Art. 9.
    Agli  ammessi  al  colloquio,  verra'  data comunicazione a mezzo
raccomandata  a.r., almeno venti giorni prima della data e della sede
del  colloquio,  con l'indicazione per ognuno del punteggio riportato
nella  prove scritte e del punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli.
    Il  colloquio  si  intende  superato ove il candidato consegua la
votazione di almeno 21/30.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
esaminatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal Segretario della
Commissione,  e'  affisso nel medesimo giorno all'Albo pretorio della
Provincia di Brindisi.