Art. 9. Agli ammessi al colloquio, verra' data comunicazione a mezzo raccomandata a.r., almeno venti giorni prima della data e della sede del colloquio, con l'indicazione per ognuno del punteggio riportato nella prove scritte e del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione di almeno 21/30. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo pretorio della Provincia di Brindisi.