IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare (Decreto n. 170). Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente l'approvazione del Regolamento di Disciplina Militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186, che ha convertito il decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1 comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente «attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche»; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forza Armate; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sopracitato; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 ed in particolare l'articolo 26, concernente la possibilita' di bandire concorsi straordinari per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226; Visto il decreto dirigenziale emanato in data 5 dicembre 2005 dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Visto il decreto dirigenziale emanato in data 5 dicembre 2005 dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in conformita' a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Vista la «direttiva per l'impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermita' connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali - edizione 2006», emanata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con la lettera n. 1765 Cod. id. REC1B Ind. cl. 10.03.01/01 in data 11 maggio 2006; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento miliare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, emanata in data 14 giugno 2007, concernente «linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»; Visto il decreto dirigenziale emanato in data 30 agosto 2007 dalla Direzione generale della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 in data 6 settembre 2007, che apporta modifiche all'articolo 2, lettera d) della «direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che siano causa di non idoneita' al servizio militare», di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale in data 5 dicembre 2005; Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 settembre 2007 dalla Direzione generale della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 in data 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione Generale in data 5 dicembre 2005; Visto il foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il numero massimo dei reclutamenti nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo per le Forze Armate; Visto il foglio prot. n. 5782 Cod. id. Rec. 2 - Ind. cl. 05/02/11/05 del 15 ottobre 2007, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito chiede alla Direzione generale per il personale militare l'emanazione di un bando di concorso, per soli titoli, per l'immissione di 1.750 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il cui reclutamento rientra nei valori di forza bilanciata autorizzati per l'anno 2008 dallo Stato Maggiore della Difesa con il citato foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007; Fatta riserva per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di reclutamento, modificare il numero dei posti di cui al successivo articolo 1 per sopravvenute esigenze di Forza Armata, annullare, sospendere o rinviare l'immissione in ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica; Decreta: Articolo 1. Posti a concorso e destinatari 1. E' indetto, per l'anno 2007, un concorso, per titoli, per l'immissione di 1.750 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito riservato a: a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari), che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve; b) volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovino nella posizione di congedo da non piu' di due anni; c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni; d) volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito, in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni; il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. Non possono partecipare al concorso: a) i militari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, risultino utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai concorsi, emanati precedentemente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito o che siano utilmente inseriti nelle predette graduatorie di merito anche in data successiva fino a quella di immissione prevista per i vincitori del presente concorso; b) i militari in servizio o in congedo che, appartenenti alla Forza Potenziale quali riservisti, non si trovino nelle condizioni previste dal punto 1 del presente articolo; c) i militari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso o che, comunque, alla data di immissione nel servizio permanente stabilita per i vincitori del presente concorso, non si trovino piu' nella posizione di congedo perche' in servizio in altra Forza Armata, fatta eccezione dell'Esercito. 3. I destinatari in servizio di cui al precedente punto 1, lettere a) e c), qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve, ai sensi dell'articolo 26, 2° comma, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della Difesa sulla base delle esigenze di Forza Armata. 4. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'Esercito in relazione alle specifiche esigenze di Forza Armata e tenendo presente quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, per coloro che abbiano subito ferite o lesioni in servizio per causa di servizio.