IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
(Decreto n. 170).
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545,  concernente  l'approvazione  del  Regolamento  di Disciplina
Militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni     ed     integrazioni,     concernente    «Attuazione
dell'articolo 3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale non direttivo e non dirigente delle Forze
Armate»;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  l'immissione dei volontari delle
Forze  Armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
Polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
Italiana;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 giugno  1999,  n. 186,  che ha convertito il
decreto   legge   21 aprile  1999,  n. 110,  recante  «autorizzazione
all'invio   in  Albania  ed  in  Macedonia  di  contingenti  italiani
nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare,  nonche'  rifinanziamento  del  programma italiano di aiuti
all'Albania e di assistenza ai profughi»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  che ha modificato il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411,  nella parte
relativa  alla  fissazione  dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  ed  il  trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre   1999,   n. 380,   recante   norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Vista   la   direttiva   dello   Stato   Maggiore   dell'Esercito
n. 1700/162.200   del   17 aprile   2000,  concernente  il  controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
«attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria  delle  persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche»;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione  del  servizio  militare  professionale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  e  successive  modificazioni,  con  il quale e' stato
approvato   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 82, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forza Armate;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «disposizioni per disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale,   a  norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche,  nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni
urgenti  per  la  proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia di
protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215, sopracitato;
    Visto   il  decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  adottato  in
attuazione  dell'articolo  1,  comma 6, della citata legge 20 ottobre
1999, n. 380;
    Vista   la   legge  23 agosto  2004,  n. 226  ed  in  particolare
l'articolo 26,   concernente  la  possibilita'  di  bandire  concorsi
straordinari  per  immissioni  nei  ruoli  dei volontari di truppa in
servizio permanente;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 197, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 22 della
legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata  la  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  decreto  del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006,  n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di
accesso   ai   documenti  amministrativi,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  nel  capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
    Vista   la   «direttiva  per  l'impiego  del  personale  militare
giudicato    inidoneo    permanentemente    al    servizio   militare
incondizionato  in  modo  parziale  a  seguito  di lesioni, ferite ed
infermita'  connesse  con  l'espletamento dei compiti istituzionali -
edizione  2006»,  emanata  dallo  Stato Maggiore dell'Esercito con la
lettera n. 1765 Cod. id. REC1B Ind. cl. 10.03.01/01 in data 11 maggio
2006;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 ottobre  2006, n. 275, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina
della   trasformazione   progressiva   dello   strumento  miliare  in
professionale,  a  norma  dell'articolo  22,  comma  3,  della  legge
23 agosto 2004, n. 226;
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
    Vista  la  delibera  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  emanata  in data 14 giugno 2007, concernente «linee guida
in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  di  lavoratori per
finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato  in data 30 agosto 2007
dalla  Direzione  generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 207  in  data  6 settembre  2007, che apporta
modifiche   all'articolo  2,  lettera  d)  della  «direttiva  tecnica
riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
siano  causa di non idoneita' al servizio militare», di cui al citato
decreto  dirigenziale emanato della stessa Direzione generale in data
5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto dirigenziale emanato in data 20 settembre 2007
dalla  Direzione  generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 224  in  data  26 settembre 2007, che apporta
modifiche  alla «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», di cui al citato
decreto  dirigenziale emanato della stessa Direzione Generale in data
5 dicembre 2005;
    Visto il foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007,
con  il  quale  lo  Stato Maggiore della Difesa ha definito il numero
massimo  dei  reclutamenti  nel  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
servizio permanente effettivo per le Forze Armate;
    Visto  il  foglio  prot.  n. 5782  Cod.  id.  Rec.  2  - Ind. cl.
05/02/11/05  del  15 ottobre  2007,  con  il  quale lo Stato Maggiore
dell'Esercito   chiede  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare  l'emanazione  di un bando di concorso, per soli titoli, per
l'immissione  di  1.750  unita'  nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio  permanente  effettivo  dell'Esercito,  il  cui reclutamento
rientra  nei  valori  di forza bilanciata autorizzati per l'anno 2008
dallo  Stato  Maggiore  della  Difesa  con  il  citato  foglio  prot.
n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione la facolta' di revocare il
presente  bando  di  concorso,  annullare,  sospendere  o rinviare lo
svolgimento  del  concorso  stesso,  nonche' le connesse attivita' di
reclutamento,  modificare  il  numero  dei posti di cui al successivo
articolo 1  per  sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata, annullare,
sospendere  o  rinviare l'immissione in ruolo dei volontari di truppa
in   servizio  permanente  dei  vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
disposizioni   contenute  nella  legge  concernente  il  bilancio  di
previsione   dello   Stato   o   di  ulteriori  disposizioni  per  il
contenimento della spesa pubblica;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
                   Posti a concorso e destinatari
    1.  E'  indetto,  per  l'anno  2007, un concorso, per titoli, per
l'immissione  di  1.750  unita'  nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito riservato a:
      a)  volontari  in  ferma breve in servizio nell'Esercito, anche
quali   trattenuti/raffermati,   reclutati   ai   sensi  della  legge
24 dicembre  1986,  n. 958  e  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186
(concorsi  straordinari),  che  alla  data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, abbiano
compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve;
      b)  volontari  in  ferma  breve  reclutati ai sensi della legge
24 dicembre  1986,  n. 958  e  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186
(concorsi  straordinari)  con almeno tre anni di servizio nella ferma
breve  nell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovino
nella posizione di congedo da non piu' di due anni;
      c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito reclutati
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332  che,  valutati ai fini delle immissioni nelle carriere
iniziali  dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino,
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso,  utilmente  collocati nelle graduatorie
relative alle suddette immissioni;
      d)  volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre
anni  di  servizio  nella  ferma breve nell'Esercito, in posizione di
congedo  che,  valutati  ai  fini  delle  immissioni  nelle  carriere
iniziali  dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
e  militare e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non risultino,
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso,  utilmente  collocati nelle graduatorie
relative  alle  suddette immissioni; il collocamento in congedo dalla
ferma  breve  deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso.
    2. Non possono partecipare al concorso:
      a) i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione  delle  domande di partecipazione al presente concorso,
risultino  utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai
concorsi,  emanati  precedentemente  alla  data  di pubblicazione del
presente bando di concorso, per le immissioni nei ruoli dei volontari
di  truppa in servizio permanente dell'Esercito o che siano utilmente
inseriti   nelle   predette  graduatorie  di  merito  anche  in  data
successiva  fino  a quella di immissione prevista per i vincitori del
presente concorso;
      b) i  militari  in servizio o in congedo che, appartenenti alla
Forza  Potenziale  quali  riservisti, non si trovino nelle condizioni
previste dal punto 1 del presente articolo;
      c) i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al concorso o che,
comunque,  alla  data di immissione nel servizio permanente stabilita
per  i  vincitori  del  presente  concorso, non si trovino piu' nella
posizione di congedo perche' in servizio in altra Forza Armata, fatta
eccezione dell'Esercito.
    3.  I  destinatari  in  servizio  di  cui  al precedente punto 1,
lettere  a)  e c),  qualora  vincitori, saranno immessi nei ruoli dei
volontari  di  truppa  in servizio permanente dell'Esercito non prima
del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in
ferma  breve,  ai  sensi  dell'articolo  26,  2°  comma,  della legge
23 agosto  2004,  n. 226,  e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione
della Difesa sulla base delle esigenze di Forza Armata.
    4.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
nell'Esercito in relazione alle specifiche esigenze di Forza Armata e
tenendo   presente   quanto  previsto  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo  19 agosto  2005,  n. 197,  per coloro che abbiano subito
ferite o lesioni in servizio per causa di servizio.