Art. 8.
                           Prove di esame
    Le   prove  d'esame  tenderanno  ad  accertare  l'attitudine  dei
candidati  a  svolgere l'attivita' di collaborazione alIapprendimento
delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:
      discussione dei titoli presentati dal candidato;
      prova   pratica  volta  ad  accertare  quanto  sopra  indicato,
concernente  la  presentazione  di  una  unita'  didattica su tema da
assegnarsi  con  24 ore  di  anticipo  ed  estratto a sorte fra i tre
proposti dalla commissione.