Art. 6.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova  una  votazione  di almeno quattordici
ventesimi o equipollente.
    L'amministrazione  effettuera'  la  relativa comunicazione almeno
venti  giorni  prima della data in cui i candidati dovranno sostenere
la prova stessa.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle prove scritte.
    Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi o equipollente.