Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove scritte, di cui al precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione,  fatti  salvi  periodi  di  validita' di durata
superiore  prevista  da  disposizioni di legge, e ad essa puo' essere
fatto  ricorso  per  coprire  ulteriori  posti vacanti oltre a quelli
messi a concorso.